In Italia i diritti dell’ambiente entreranno nelle aule giudiziarie. E lo stesso succederà per la tutela degli animali, della biodiversità e degli interessi delle prossime generazioni.
Sono stati fortemente modificati due diversi articoli della nostra Costituzione: il 9 e il 41. L’articolo 9 fa parte dei principi fondamentali della Costituzione: conteneva già la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della nazione, ma con la riforma la tutela si allarga all’ambiente, alla biodiversità, agli ecosistemi e agli animali. La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E che le istituzioni possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali.
La Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di “ambiente”. Questa riforma non solo lo nomina, ma lo definisce con una “dignità autonoma”: il mondo e gli esseri viventi intorno a noi devono essere tutelati in quanto tali, e non solo come strumenti o risorse dell’umanità.
I nuovi articoli imporranno quindi che qualsiasi legge e qualsiasi non legge sia valutata alla luce di questi principi. Vuol dire che non solo se esiste una legge contraria alla tutela dell’ambiente o alla biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte costituzionale per farla dichiarare incostituzionale. Ma che se non esiste una legge a favore di questi principi, è possibile reclamare in modo formale affinché sia presentata in Parlamento.
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