E’ attiva dal 1° gennaio, la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli: L’Assegno di Inclusione (AdI). Si tratta di una misura che sostituisce il Reddito di Cittadinanza (RdC) e come tale, necessita il possesso di alcuni requisiti per l’ottenimento. Come sempre al fianco degli utenti e consumatori, U.Di.Con intende fare delle precisazioni e dare dei chiarimenti. In primis, l’AdI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente o con disabilità, o minorenne, o con almeno 60 anni di età o in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Il beneficio economico dell’AdI è inteso come integrazione del reddito familiare. Fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. E’ inteso anche come integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, il cui importo, qualora spetti, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità e fino a un massimo di 3.360 euro. Per l’assegnazione della misura dunque è necessaria una valutazione del reddito che si basa sul reddito complessivo ai fini Irpef; i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all’estero; i proventi da attività agricole; gli assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti; i redditi fondiari relativi ai beni non locati; il reddito figurativo attività finanziarie.
Sono incluse inoltre le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE ed anche i trattamenti assistenziali sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica.

Non vengono incluse invece le provvidenze assistenziali per la disabilità, né altri contributi erogati a livello regionale o locale così come i sostegni per il contrasto alla povertà.

Con riguardo al patrimonio immobiliare complessivo, il suo valore, calcolato ai fini dell’ISEE, non deve superare i 30.000 euro. In ogni caso, il beneficio viene riconosciuto nella misura massima pari, per un single, a 780 euro mensili, solo a chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili ed è compatibile con la NASpI o altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Il contributo viene erogato con la Carta di inclusione elettronica e consente di fare prelievi e un solo bonifico per l’affitto. L’assegno dura 18 mesi con stop di 1 mese e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop.

L’erogazione è poi condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. L’Inps ha specificato che a partire dal mese di gennaio 2024 verranno avviate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti:

Sono previste importanti sanzioni penali nei confronti di chiunque per ottenere indebitamente l’Assegno di inclusione rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o omette informazioni dovute.

Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Campania con l’utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. del 6 maggio 2022

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