Si parla molto in questi mesi di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. U.Di.Con intende fare chiarezza sugli elementi di base del disegno di legge al centro di tanta attenzione. Il provvedimento propone di fatto la procedura per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento. Dopo l’ok del Senato il ddl è in discussione a Montecitorio con un testo che ha come principali punti le richieste di autonomia che partono dalle Regioni e le materie tra cui anche la tutela della salute. Ma non solo. In base al disegno di legge, le Regioni richiedenti avrebbero potere decisionale anche nell’ambito di Istruzione, Sport Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero. L’autonomia, in base a differenti forme, è subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Punti cardine del DDL sono anche i principi di trasferimento delle funzioni alle singole Regioni. Il passaggio, come si precisa, avverrà solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà Autonomia. A monte dell’attribuzione decisionale, vi sarà una cabina di regia composta da tutti i ministri competenti, da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. A tale istituto il compito di effettuare una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, e all’individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. Nel DDL è prevista la tempistica. Il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del DDL dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Stato e Regione avranno poi 5 mesi per arrivare a un accordo. che potrà durare fino a 10 anni e poi essere rinnovato. Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi. Infine è prevista una clausola di salvaguardia. Ciò significa che l’esecutivo può sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando questi si rivelano inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica.
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